Psicologia di Cure Primarie: Normativa e legislazione (1997-2022)
Normativa nazionale
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D.D.L. Lorenzin, “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, convertito in Legge n. 3/18 dell’11 gennaio 2018 (G.U., “Serie Generale”, N. 25, Anno 159°, del 31 gennaio 2018) dal Senato della Repubblica il 22 dicembre 2017 (Atti Parlamentari, N. 1324-B), in cui si segnala: “All’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente: Art. 01. – (Categoria professionale degli psicologi) – 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561″ (Art. 9, “Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo”, punto 4).
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Normativa regionale
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L.R. n. 61/1997 – P.S.R. – Allegato A, punto 2.3, “Funzioni, ambiti di intervento ed attività dei servizi di psicologia”, che prevedeva l’istituzione, in via sperimentale, di appositi servizi di psicologia da parte delle Aziende Sanitarie Regionali per le attività di cura e per il miglioramento delle attività di prevenzione;
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D.G.R. n. 45-25741 del 26 ottobre 1998, che istituiva un Gruppo di Studio per l’approfondimento e la proposta all’Assessorato alla Sanità e Assistenza delle modalità organizzative, di monitoraggio e di funzionamento del Servizio di Psicologia, attraverso la sua integrazione funzionale nell’ambito delle attività delle Aziende Sanitarie Regionali;
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D.G.R. n. 52-29953 del 13 aprile 2000, “Funzioni, ambiti di intervento ed attività dei servizi di psicologia”, che approvava le modalità di funzionamento e le attività del servizio di psicologia di cui all’allegato A) facente parte integrante della presente deliberazione, quali indirizzi generali alle Aziende Sanitarie Regionali per l’istituzione, ai sensi del P.S.R., dei servizi di psicologia;
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D.G.R. n. 101-13754 del 29 marzo 2010, “Istituzione del Coordinamento tecnico regionale dell’area della Psicologia del S.S.R. e nomina dei componenti”, e Determinazione n. 332 dell’11 maggio 2011, che disponeva l’approvazione e la riorganizzazione dei L.E.A. della Psicologia, per il Servizio Sanitario Regionale, l’istituzione del coordinamento tecnico regionale e l’adeguamento dei flussi informativi per il monitoraggio delle attività e avviava una serie di azioni tese ad armonizzare le molteplici attività sviluppate dagli psicologi presenti nelle AA.SS.RR.;
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D.G.R. n. 51-1358 del 29 dicembre 2010, “Avvio progetto di riordino del sistema sanitario regionale”, che poneva come punto prioritario il “principio della tutela della salute sia come fondamentale diritto dei cittadini, sia come interesse della collettività” e che riconosceva come obiettivo del S.S.R. Piemontese la tutela e la promozione della salute, nella sua accezione di benessere psicofisico e di contributo allo sviluppo sociale;
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Determinazione n. 293 del 24 aprile 2012, con la quale veniva revocato il Coordinamento ed veniva istituita la Commissione di coordinamento tecnico dell’Area denominata “Rete regionale di Psicologia” dove, tra gli obiettivi prioritari, vi era quello di avviare e mantenere i contatti con l’Università – Dipartimento di Psicologia, l’Ordine degli Psicologi e la Conferenza delle Scuole Abilitanti alla Psicoterapia del Piemonte (Con.S.A.P.);
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D.G.R. n. 34-5088 del 18 dicembre 2012, D.C.R. n. 167-14087 del 3 aprile 2012 di approvazione del P.S.S.R. 2012-2015 – “Istituzione del Tavolo Interistituzionale della Psicologia Sanitaria (T.I.P.S.)”, che identificava come prioritari per l’assistenza psicologica nelle A.S.R. diversi ambiti, tra cui le cure primarie e l’assistenza consultoriale;
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D.G.R. n. 31-4912 del 20 aprile 2017, “S.S.R. – Istituzione della Rete Regionale di Psicologia per l’organizzazione dell’area della Psicologia sanitaria piemontese nell’ambito del riordino delle reti ospedaliere e territoriali delle Aziende Sanitarie Regionali”, la quale prevede che, in conformità alla D.G.R. 600/2014 e all’Allegato 4, “Linee di Indirizzo per lo sviluppo della Rete Territoriale”, l’attività dei Servizi di Psicologia dovrà interfacciarsi con l’articolazione Distrettuale prevedendo l’integrazione, con riferimento all’assistenza domiciliare e i servizi ospedalieri, sia con le Aggregazioni Funzionali Territoriali (A.F.T.), sia soprattutto con le Unità Complesse di Cure Primarie (U.C.C.P.) per rendere maggiormente funzionale il raccordo ra i servizi della Rete e con i Medici di Medicina Generale (M.M.G.) ed i Pediatri di Libera Scelta (P.L.S.);
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[Normativa aggiornata al 19/07/2022]